Consulte d’Orezza (1751)


CONSULTE D’OREZZA
(1751)
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Il ritiro delle truppe del gran Rè da cui speravamo la tranquillità e la pace ci pone tutti nel caso di pensare alla necessaria indispensabile unione per poter vivere sicuri in pace, determinati e coraggiosi in qualunque evento di guerra…

Si è perciò determinato col consiglio e sentimento de migliori soggetti della Nazione, di stabilire una forma di governo che renda a popoli la giustizia dovuta, e conservi frà loro l’unione necessaria per mezzo d’un Magistrato Supremo che sarà composto d’un Presidente e quattro consultori, delle persone piu savie e più zelanti che fra noi si trovino, li quali alzeranno tribunale nel luogo ove sarà gudicato, da durare quindeci giorni a torno per li consultori, et un mese per il soggetto che in esso presederà, ed assisterà sempre il Magistrato Supremo un Uditore generale ed un Cancelliere.

Sarà fisato il numero de’ Presidenti e de Consultori, i quali saranno in balle posti nell’ urna e tirati fuori alla sorte.

Comincierà l’esercizio di questo Supremo Magistrato dal primo giorno che le truppe avranno evacuato intieramente dal Regno, giudicherà con sovrana autorità sù le cause civili e criminali, e sino alla sentenza di morte, che dovrà esser confermata dalli respettivi generali delle Provincie.

Sarà stabilita una giunta di cinque soggetti col titolo di Supremi Sindicatori, la quale avrà facoltà di invigilare sù la condotta di ognuno ed anche di’ medesimi Magistrati, acciò non venga fatta a popoli oppressione veruna, alla qual gionta potrà ognuno presentare le sue instanze in forma de ricorso, e questi dovranno radunarsi i primi quattro giorni d’ogni mese, per vedere e provedere agl’ aggravii che loro venghino imposti.

Si stabilirà un altra giunta de sei soggetti con un Tesauriere generale, col nome di giunta delle Finanze, per far scuotere i dazii e l’entrate appartenenti al publico, quali dovranno consegnarsi al Tesauriere per impiegarli al mantenimento delle fortezze e guardie del Magistrato, o altro che sembrerà necessario. Non potrà però il Tesauriere estraerne alcuna somma, senza che l'ordine in scritto sii firmato da due terzi della giunta, equesti medemi potranno dar ordine, sequestrare, e con forza ancora de’ fucilieri far pagare coloro che ritenessero o amministrassero. Sarà però amesso di ricorrere al Magistrato Supremo, quando mai alcuno si sentisse aggravato.

Sarà stabilito ancora un altra giunta di dodeci soggetti, col nome di giunta giustizia e guerra, a quali saranno soggetti li Comandanti delle pievi, quando questi dovessero intimar le marchie per servizio pu- blico, e per l’una e l’altra operazione. Saranno incaricati due Comandanti per ogni pieve, i quali comanderanno un mese per ciascheduno in ciò che sarà conveniente e necessario al comune vantaggio della Padria.

Saranno per ogni Parochia due capitani d’armi con l’incombenza del comandare et esseguire le marchie con la dependenza del Comandante. Potrà arrestare chiunque nella sua Parochia in caso di risse o di nascenti discordie, astringere a pagare la pena che s’imponerà alli disubbidienti alle marchie, e fare esseguire le sentenze del Magistrato.

Per sostenimento delle fortezze è piacciuto à popoli di accordare volontariamente la piccola tassa di soldi ventisei a fuoco, qual dovrà pagarsi per li 15 dell’ entrante mese d’Agosto in mano del Deputato che si destinerà in ogni Pieve, con obligo a questi trasmetterli di subito in mano del Tesauriere generale, e per l’istesso del medemo Deputato dovranno consegnarsi le pene pecuniarie che si ricavassero da’disubbidienti, o imposte da Tribunali.

Si deputerà per ogni pieve un Auditore e questo si eleggerà un Cancelliere, quale auditore potrà giudicare da venti sino in trenta lire, con appello al Magistrato Supremo.

Sarà incombenza de’ Generali chiamare i popoli ei intimare assemblee.

Si publicherà una legge molto rigorosa contro i delitti, che sebbene sembrerà troppo rigida, sarà però convenevoli nelle presenti circostanze, e perchè ancora è stata proposta d’unanimo consenso accettarla i Popoli.

Si manderà per ciò una copia alli comandanti delie Pievi, acciò le conseguino altretante alli rispettivi capitani delle Parochie, e in qual nota saranno ancora registrati tutti l’ufficiali che dovranno impiegarsi per il servizio della Patria, quali dovranno cambiarsi, acciò sia ognuno a parte della fatica e della gloria.

Tutte queste deliberazioni dovranno essere publicate dalli rispettivi capitani delle Parochie, in giorno di festa e nel maggior concorso del popolo. S’intende però che tutte queste deliberazioni non avranno alcuna essenzione sino a tanto che le Truppe di S. M. X. non saranno intieramente evacuate dal Regno…

Dal Convento di Orezza, li 17 Giugno 1751.

  1. Ce texte permettra de faire une utile comparaison entre les deux consultes d’Orezza et de Caccia.