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La Consulte de Caccia


CAPITOLO IX

Della pena stabilita contra i fucilieri mancanti.

Non potendo sempre la truppa pagata compire a tutte le marcie necessarie a farsi per li bisogni occorrenti, ci troviamo spesse volte obligati d’intimarle a popoli, ma perchè alcuni di questi sotto vani pretesti per mera indolenza ne trascurano l’esecuzione a gravissimo pregiudicio del ben publico, che per loro mancanza non può ricevere quelle providenze che se gli destinano, imponiamo la pena di lire cinque a tutti i fucilieri che essendo comandati a marciare non ubbidiscono : volendo che questa pena sia raddoppiata in caso che le marcie s’ordinassero per la diffesa della Patria, o in provincie lontane. Occorrendo dunque di far qualche marcia, il Magistrato manderà in giro fa circolare a i Commissarii, o Capi d’armi delle pievi o delle communità giusta il solito, e questi, fatta la nomina o l’estrazione de fucilieri, la faranno loro intimare sotto la pena suddetta, deputando un capo della sua respettiva pieve o Communità, questo capo farà la lista de’ fucilieri nominati, ed incontrato il capo supremo di quella spedizione glie la presenterà. Detto capo supremo passerà la sua revista di tutta la truppa destinata a servire sotto i suoi ordini, formerà di tutti i mancanti una nota e la spedirà al Magistrato, il quale, quanto prima potrà, farà esiggere la pena da i fucilieri mancanti. Se alcuno di questi sarà impedito, esporrà l’impedimento al suo commissario o capo d’armi, che riconoscendolo per legitimo deputerà un altro in suo luogo, non riconoscendolo tale gli rinnoverà l’ordine della marcia. Al commissario o Capo d’ar-