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La Consulte de Caccia

minore degl’impuntuali, nelle case de’ quali, senza molestarne verun altra, anderanno a mangiare e bevere, fintanto che abbiano sodisfatto la tassa doppia, ò dato un pegno di dupplicato valore. Se gl’impuntuali facessero ostacolo a detta esecuzione, si spedirà un rinforzo di truppa per castigarli. Si pratticherà coerentemente lo stesso nella esiggenza delle condanne, eccettuata la pena del doppio. Intanto sarà cura de’ rispettivi Magistrati spedire una circolare per li paesi di loro giurisdizione, ordinando a Padri del Commune e pregando i Signori Curati che gli trasmettino nel termine d’otto giorni dà che avranno ricevuto l’ordine, una nota con lor fede giurata di tutti i fuochi e mezzi fuochi delle rispettive loro parochie.

CAPITOLO VII

Della sicurezza e buon uso del danaro publico.

Volendo noi provedere alla sicurezza e al buon uso degl’ introiti della Camera, ordiniamo che tutto il danaro che procederà da tasse, da condanne, e da qual si voglia altro introito spettante al Camera, passi immediatamente dalle mani de’ debitori, a quelle del Cassier generale, il quale non potrà dar danaro a chi che sia senza il1 mandato del Magistrato Supremo sottoscritto da uno almeno de’ Revisori de Conti, e che se alcun altro di qualunque grado e condizioneegli sia, ardirà d’ingerirsi nel maneggio del danaro publico senza una speciale deputazione da non farsi giammai che in caso di precisa necessità, lo condanniamo ora per allora a pagar del proprio la mettà di quanto avrà maneggiato, oltre l’esatto conto che dovrà darne. Anzi per troncare la lingua alla maldicenza e far conoscere ai popoli, troppo gelosi sù questo