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La Consulte de Caccia

In qualunque Magistrato cosi Supremo come Provinciale il Presidente non dovrà arogarsi tutta l’autorità, ma in ogni caosa civile o criminale che sia per decidersi, mandati fuor delia sala tutti gl’astanti, il Presidente dirà prima d’ogn’altro il suo sentimento, esponendo le ragioni sopra quali lo appoggia ; ogni consultore farà lo stesso dopo di lui ; quindi piantata l’urna si voterà, e la caosa resterà decisa con la pluralità dé voti. Quando nel Magistrato non saranno che trè Consultori, affinchè nelle decisioni vi sia la disparità di voti, il Presidente ne darà due. Le cause che si decideranno senza votar secretamente nell’urna, si dichiarano ora per allora nullamente decise, non abbiano alcuna forza o validità, sia come se decise non fossero, e la parte che avrà ricevuto la decisione contraria non sia tenuta ad alcuna osservanza della medesima. I Magistrati dovranno aver l’avvertenza di commettere in Leggisti le cause che contengono punti legali, fin tanto che non siano proveduti d’un auditore.

CAPITOLO II

Dell’autorità de Magistrati Provinciali.

I Magistrati Provinciali che lasciamo a suo luogo quanto alle cause criminali, se queste saranno legiere, abbiano facoltà di procedere e condannare, se saranno gravi debbano compilare il processo e mandarlo unitamente col voto loro consultivo al Magistrato Supremo. Quanto alle caose civili, abbiano tutta l’autorità fino alla sentenza ò decreto definitivo, e sua esecuzione inclusive, salva l’appellazione al Magistrato Supremo, per le somme che eccedono cinquanta scudi ; poichè le appellazioni delle cause che non ol