d’un deputato da loro. Li testimoni se di poi fossero convinti di falsità nella giustificazione che di sè volesse fare l’inquisito, saranno condannati o al marco, o alla bacchetta, o all’ esilio. Gl’ Inquisitori dovranno interdire alle persone sospette i congressi notturni, le secrete combricole, e l’accesso ai Presidii e città marittime, e castigarle se non ubbidiscono. Sottomettiamo ancora al Tribunale dell’Inquisitori i discoli, i ladri, H scahdalosi, i sussuratori, i rissosi, quelli che parlano o scrivono con poco rispetto del’ Governo e degl’ ufficiali del medemo, tutti i malviventi e perturbatori della publica e privata tranquillità : dando lor facoltàdi castigarli conforme si è detto e di citargli dinanti il Magistrato Supremo. E riguardo agl’ Ecclesiastici, secolari o regolari, che costassero rei delle medesime colpe, possano condannarli all’esilio della Provincia, o denunciarli al Magistrato Supremo che potrà se lo meritano esiliarli dal Regno.
CAPITOLO XIII
Dell’ elezione d’un Deputato per pieve
Ordiniamo che ogni pieve del Regnonel termine di giorni quindeci dalla publicazione del presente nomini un deputato de suoi più abili e zelanti soggetti munito delle facoltà necessarie e opportune per poter trattar, concludere e consentire innome della sua Pieve a tutto ciò che bisognerà stabilire nelle occorrenze chesiachiamato.