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La Consulte de Caccia

to e di quello de Capi d’arme d’ogni paese, li quali all’ ordine di qualonque Inquisitore dovranno distaccare quel numero di fucilieri che sarà lor richiesto. Un solo Inquisitore, quando gli consti sicuramente del reato d’alcuno, abbia facoltà di condannarlo o a 15 giorni di carcere o a lire 25 di pena, o all’esilio per trè mesi dalla Provincia. Due Inquisitori, se saranno insieme d’accordo dopo aver compilato il processo che conserveranno per render ragione del lor operato in caso che ne siano riconvenuti, potranno condannare o ad un mese di carcere, o a cento lire di pena, o all’ esilio per tre anni dal Regno. Ma se il reato mériterà castigo maggiore, dovrà essere esaminato e punito o da tre Inquisitori a pieni voti o dal Magistrato Supremo sul processo che da qualonque le sia trasmesso.

Gl’ Inquisitori, quando lor piaccia di star secreti, potranno far eseguire i lor ordini, condanne e castighi dal Magistrato Provinciale, il quale sia tenuto all’ esecuzione, manifestando al reo il suo delitto e pena senza palesar la persona dell’Inquisitore. L’inquirito potrà reclamare al Magistrato Supremo, ed in tal caso l’Inquisitore sia tenuto a trasmettergli il processo. Ma perchè gl’ inquiriti non abusino di questa licenza, il Magistrato Supremo, riconosciuta giusta la sentenza fatta dall’ Inquisitori, dovrà raddoppiarla al ricorrente. Gl’ Inquisitori non potendo vigilar eglino stessi da per tutto nomineranno secretamente per ogni paese di sua giurisdizione uno o più sotto Inquisitori, li quali abbiano la stessa incombenza d’invigilare senza altra facoltà che d’informare il lor Principale. CI’ uni e gF altri però per non dar campo all’ altrui malignità e passione, non ammetteranno deposizioni dubbie, sospette o maliziose, e non condanneranno alcuno senza prima avergli fatto processo coll’ esame giurato di due o più testimoni per man d’un Notaro o