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La Consulte de Caccia

raccomandazioni, per implorare la prottezione o il favore de’ giudici sotto pena di L. 50. o d’un mese di carcere, e se sarà Ecclesiastico di sei mesi d’ esilio dalla Provincia. Niun Presidente, Consultore o Giudice potrà esser nominato per difendere la causa d’un reo. E niuno de medesimi che sia parente fino in 4° grado dell’ offeso o dell’ offensore, o sla deli istesso loro paese, possa aver voce o voto nella causa del reo ; anzi non possa parlare ne pro ne contra, ne trovarsi presente quando detta causa si tratta sotto pena di scudi 50, e sotto pena della degadazione se avvertito dal giudice o dalla parte non si ritira di subito essendo cosa di troppo scandalo che per una particular aderenza cerchi di corromper o tradir la giustizia colui che è stato elletto dal Publico per amministrarla. In tutti i Magistrati dovranno elleggersi uno o due Procuratori de’ poveri per diffendere, proteggere fd assistere i carcerati.


CAPITOLO XI

Dell’elezione de paceri, amichevoli compositori ed arbitri criminali.

Se è bene castigar i delitti, sarebbe ottimo il prevenirli e l’impedir che non seguano. A questo effetto ordiniamo in 1° luogo che in ogni paese si eleggano due Paceri, il cui ufficio sia di accorrere per sedar le differenze e i contrasti che insorgeranno nel proprio paese. Quando alle loro esortazioni le parti neghino di comporsi, se la differenza sarà criminale, abbiano la facoltà d’intimar loro l’arresto in casa, di obligarle a dar parola di non offendersi e di citarle dinanti il Magistrato sotto le pene che stimeranno più proprie affin d’impedire il male ulteriore. Se la differenza